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Le Passerelle

 

Con la Legge 9/99 e relativo regolamento DM 323/99 "…per combattere la dispersione scolastica, per consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al loro proprio progetto di vita, …" sono state istituite - per i primi due anni della scuola Secondaria Superiore - le Passerelle.
I corsi Passerella consentono allo studente il passaggio ad altro indirizzo di studi da quello inizialmente prescelto allorché si accorga di non avere fatto la scelta più confacente ai propri interessi: la Passerella, rispetto al passaggio con il nulla osta, va richiesta entro Dicembre e implica la perdita, ma anche l'acquisto di determinate discipline e comporta la valutazione finale da parte dei docenti di entrambe le scuole (quella di entrata e quella di uscita) richiedendo (per potersi attuare) con lo scrutinio finale, la promozione (anche se con i debiti).

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Legge 20 gennaio 1999, n. 9

"Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo scolastico"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1999

 

Art. 1
(Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo scolastico)

    1. A decorrere dall’anno scolastico 1999 – 2000 l’obbligo d’istruzione è elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l’obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

    2. A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell’istruzione secondaria superiore è garantito, nell’ambito della programmazione dell’offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

    3. Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di autonomia di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l’esercizio del senso critico dell’alunno, sia le iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

    4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all’alunno una certificazione che attesta l’adempimento dell’obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

    5. In prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell’anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall’obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

    6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

    7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l’attuazione dei presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

    8. In attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l’autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell’inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all’uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l’incremento della dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l’anno 1998, di lire 149.823 milioni per l’anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall’anno 2000.

    9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell’obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l’anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall’anno 2000.

    10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l’attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l’anno 1999.

    11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d’Aosta, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l’elevamento dell’obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l’insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
 

Art. 2
(Norme finanziarie)

    1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l’anno 1998, in lire 221.518 milioni per l’anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per l’anno 1998, per lire 149.823 milioni per l’anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l’anno 2000 e l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l’anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l’anno 2000.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   

Art. 3
(Entrata in vigore)

    l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 

 

Decreto Ministeriale 9 agosto 1999, n. 323
(in GU 16 settembre 1999, n. 218)

Regolamento recante norme per l'attuazione dell’articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9
contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

d’intesa con

il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

e il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

 

Visto l’articolo 34 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia d’istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 giugno 1997, n, 196;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;

Visto l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell’adunanza del 13 aprile 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione normativa del 24 maggio 1999;

Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta, con l’esclusione della indicazione della data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27 maggio 1999;

Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2743 del 19 luglio 1999);

EMANA

Il seguente regolamento:

 

ART. 1 - Adempimento dell’obbligo scolastico

1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, l’obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.

2. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l’abbia conseguita è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico.

4. L’istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l’iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.

ART. 2 - Adempimento dell’obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap

1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all’obbligo scolastico per nove anni. È consentito, a norma dell’articolo 110 comma 2 del decreto legislativo n. 297/94, il completamento dell’obbligo di istruzione anche fino al compimento del 18° anno di età.

2. Per favorire l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dell’obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.

3. Al termine dell’assolvimento dell’obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle competenze acquisite in relazione al piano educativo individualizzato.

4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 9/99 programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi, l’azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curriculi, finalizzati a:

1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di 2º grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;

2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati.

5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra l’amministrazione scolastica periferica e le regioni o gli enti locali competenti, per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in situazione di handicap.

6. Per l’attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui comma precedente, in favore dell’integrazione degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziate al comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999.

ART. 3 - Iniziative nella scuola media

1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento delle finalità previste dalla legge sull’elevamento dell’obbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.

2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.

3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.

4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell’ambito delle possibili compensazioni tra le discipline fino a un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in rete con la scuola media.

5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento.A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori con gli organi competenti operanti sul territorio.

ART. 4 - Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore

1. L’elevamento dell’obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l’attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curricolo da realizzare nell’ambito di quanto previsto dal successivo art. 8. La programmazione e la realizzazione dell’attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di ri-orientamento verso percorsi formativi di versi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.

2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999, programmano e realizzano l’azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a:

a) motivare tutti gli allievi, favorendone l’esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;

b) verificare la coerenza tra l’indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;

c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;

d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;

e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati a uscire dal sistema scolastico.

3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:

a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;

b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;

c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.

4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l’effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell’anno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell’attività di apprendistato.

ART. 5 - Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore

1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all’altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio.

2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell’indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:

a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;

b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;

c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell’indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.

3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all’inizio dell’anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall’articolo 192 del Testo unico n. 297 del 16/4/4.

ART. 6 - Interazione fra istruzione e formazione

1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell’assolvimento dell’obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell’obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano, nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell’autonomia, sono finalizzati a offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati non oltre i primi due mesi dell’anno scolastico dai consigli di classe interessati, d’intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell’adempimento dell’obbligo e della certificazione prevista nell’articolo 9.

2. L’amministrazione scolastica periferica d’intesa con la regione, promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie all’attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da assumere.

ART. 7 - iniziative sperimentali per l’assolvimento dell’obbligo fra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale

1. In sede di prima applicazione, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell’obbligo con i centri di formazione professionali riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano l’acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 articolo 1 legge 9/99 per consentire la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire assicurando gli eventuali passaggi con le modalità previste dal precedente articolo 5.

ART. 8 - Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell’autonomia

1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l’efficace attuazione dell’elevamento dell’obbligo scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del 20 gennaio 1999.

2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 - possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di stato possono essere utilizzate, in tutte o in parte, in aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate all’area di approfondimento.

ART. 9 - Certificazione

1. La certificazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 9 del 20 gennaio 1999, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell’anno scolastico, è prosciolto dall’obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall’allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell’offerta educativa e formativa.

3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della conferenza unificata stato, regioni, città e autonomie locali.

ART. 10 - Informazione e monitoraggio

1. L’amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dell’elevamento dell’obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni affinchè ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all’impegno profuso. Effettua inoltre, nell’ambito dell’avviato monitoraggio della sperimentazione dell’autonomia di cui al dm 251/98 con i finanziamenti della legge 440/97, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, relative all’elevazione dell’obbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l’innalzamento dei livelli di apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l’autonoma azione di ogni singola istituzione e dell’intero sistema scolastico.

2. Nell’attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell’articolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.

3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante l’istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinchè possano tenerne conto nelle attività di programmazione.

ART. 11 - Formazione del personale della scuola

1. Nell’ambito degli annuali piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola secondaria di 1º e 2º grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9 e all’attuazione delle iniziative previste dal presente decreto.

ART. 12- Finanziamenti

1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di 1º e 2º grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, sono retribuite con i fondi relativi al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge 440/97 per l’ampliamento dell’offerta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge medesima.